Proroga dell'emergenza sanitaria su quali presupposti?
di
Domenico Conversa
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020 è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Tale proroga si basa su due presupposti:
1) Il comitato tecnico scientifico, di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 art. 2, con parere del 05/10/2020 ha ritenuto “che esistano oggettive condizioni per il mantenimento delle misure contenitive e precauzionali adottate con la normativa emergenziale;
2) L’esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste una trasmissione diffusa del virus e che pertanto l’emergenza non può ritenersi conclusa.
Le condizioni oggettive e la trasmissione diffusa del virus si sostanziano in pratica nell’esito dei test nasofaringei che determinano la positività al covid-19. I casi “positivi” diventano il fattore determinante per l’emanazione di decreti-legge e DPCM che stabiliscono misure e restrizioni di libertà fondamentali della persona. In riferimento al tampone nasofaringeo si vuole evidenziare quanto riportato dalla scheda tecnica e precisamente l’istruzione per l’uso del tampone Xpert Xpress SARS-CoV-2 della GeneXpert. Ne discende che il tampone, da solo, non è assolutamente uno strumento diagnostico e che il risultato non può essere utilizzato per determinare la positività o negatività al Covid-19. Al riguardo, la scheda tecnica precisa che “I risultati servono per l’identificazione dell’RNA del SARS-CoV-2. I risultati positivi sono indicativi della presenza di RNA del SARS-CoV-2; ciò nonostante, per determinare lo stato di paziente infetto è necessaria la correlazione clinica con l’anamnesi e con altri dati diagnostici del paziente stesso. I risultati positivi non escludono la presenza di infezioni batteriche o di infezioni concomitanti da altri virus. L’agente rilevato potrebbe non essere la causa concreta della malattia. I risultati negativi non escludono un’eventuale infezione da SARS-CoV-2 e non devono essere usati come unica base per il trattamento o per altre decisioni riguardanti la gestione dei pazienti. I risultati negativi devono essere accompagnati da osservazioni cliniche, anamnesi del paziente e informazioni epidemiologiche.” Solo da questo emerge la non attendibilità del tampone. Pertanto se la proroga dello stato di emergenza si basa sull’aumento dei così detti positivi a seguito dell’effettuazione dei tamponi, ne consegue che non è possibile stabilire attraverso dati oggettivi la persistenza di un rischio sanitario. Lo stesso art. 24, co. 1, del D.lgs n. 1/2008 prevede espressamente che qualora venga deliberato uno stato di emergenza debba necessariamente esserci una valutazione svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base di dati e delle informazioni disponibili. Ebbene tali dati e informazioni ai fini della proroga dello stato di emergenza consistono esclusivamente nel numero dei tamponi effettuati e dei relativi risultati che, come detto innanzi, non sono attendibili.